La Cremazione

Solo in presenza di esplicita volontà espressa dalla persona defunta si può procedere alla Cremazione.  Tale espressione di volontà è attestabile o con l’ iscrizione ad una associazione cremazionista legalmente riconosciuta o con testamento olografo o notarile o mediante dichiarazione da parte dell’avente titolo o della maggioranza assoluta degli aventi titolo.
L’ impresa di fiducia può offrire informazioni più dettagliate ed esaurienti. La cremazione si effettua in un crematorio pubblico.
Per i defunti portatori di stimolatori cardiaci e/o similari impiantati prima del 2000, in genere è necessario provvedere alla rimozione degli stessi per esigenze tecniche dei forni crematori. Dopo la cremazione le ceneri sono raccolte in un’urna, dotata di targa di identificazione, che viene restituita alla famiglia o alla persona incaricata.

L’urna può:

  • essere deposta in una celletta ceneri o essere svuotata nel cinerario comune presso il cimitero
  • essere deposta in un colombario insieme al feretro di un congiunto
  • essere deposta nella tomba di famiglia, compatibile con la capienza della stessa
  • essere custodita dalla famiglia presso il domicilio, secondo le disposizioni emanate dai singoli comuni.

Le ceneri possono inoltre essere disperse in natura, ma la condizione necessaria è che vi sia l’espressione autografa del defunto sulla volontà di tale destinazione finale.
La legge non autorizza la dispersione delle ceneri sulla base delle testimonianze espresse dai familiari in relazione alla volontà del defunto circa la dispersione stessa.

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